Revisore contabile condominiale
Grazie all’art. 1130 bis del codice civile, l’assemblea condominiale, in qualsiasi momento, può nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio.
Legge 220 del 11.12.2012 – art. 1130-bis (rendiconto condominiale): “L’assemblea condominiale può, in qualsiasi monento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabiltà del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.”
Il servizio viene offerto sia in favore di studi di amministrazione condominiale che a singoli privati.
La figura del revisore contabile in condominio
Le modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, introdotte con la legge dell’11 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012, ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha definito la nascita di una nuova professione, quella del revisore contabile condominiale.
Tale figura, può essere nominata dall’assemblea di condominio, allo scopo di verificare l’operato dell’amministratore.
Poiché con la nuova riforma, la “contabilità condominiale” fa riferimento a norme giurisprudenziali e prescrizioni non sono compatibili con i principi contabili previsti dalla normativa prevista per le aziende, la figura del revisore condominiale ha assunto notevole rilevanza.
Infatti, la contabilità dei condomini deve tenere conto dei diversi destinatari, rispetto alle loro differenti esigenze amministrative e contabili.
La nomina del revisore
Come detto l’assemblea di condominio può in qualunque momento (e anche per più anni consecutivi), nominare un revisore che abbia il compito di controllare la situazione del proprio stabile.
Per procedere con il mandato, sarà necessaria una delibera con la medesima maggioranza richiesta per l’amministratore, e almeno la metà del valore dell’edificio.
Per quanto riguarda il pagamento, la spesa relativa alla parcella del professionista, va ripartita tra i vari condomini, secondo quanto previsto dalle tabelle millesimali di proprietà.
Le funzioni del revisore contabile
Una volta nominato questa figura professionale, avrà il compito di analizzare la situazione del condominio in un determinato momento, controllando la correttezza dei pagamenti effettuati.
Per cui si assicurerà che ciascun condomino abbia versato le proprie quote per le diverse spese da sostenere, garantirà una equa ripartizione di queste ultime.
Al contrario di quanto si possa pensare, il revisore non dev’essere visto come un controllore dell’amministratore, quanto piuttosto come un collaboratore, dovendo rivestire un ruolo di tutela del patrimonio condominiale e immobiliare.
I due professionisti, si troveranno infatti a cooperare, redigendo un documento contabile, come previsto dal Codice Civile, in cui vanno approfonditi e raccontati i fatti amministrativi e di contabilità relativi al periodo oggetto di revisione.
In particolare, il revisore è tenuto a controllare i conti, senza però dover entrare nel merito delle scelte effettuare dall’assemblea (anche qualora dovessero risultare errate).
Le attività svolte dal revisore
Andando più nello specifico delle mansioni svolte, ogni revisore avrà innanzitutto il compito di effettuare un raffronto documentale tra le entrate e le uscite condominiali.
Dovrà poi effettuare dei raffronti documentali tra i rendiconti consuntivi e le fatture di pagamento.
Infine, si dovrà occupare della verifica delle fatture con ritenuta d’acconto e di effettuare controlli sul modello dichiarativo 770.
L’obiettivo di questa figura, è dunque quello di dare un volto nuovo e maggiormente professionale all’amministrazione dei condomini.