Art. 1127 C.C. – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio
Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie – Art. 61
Art. 1127 C.C. – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio
Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie – Art. 61